No trasparenza? Sanzioni da 500 a 10 mila euro

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Una sanzione pecuniaria da 500 a 10mila euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito dell’amministrazione. E’ quanto è stato stabilito dall’articolo 47 del decreto legislativo 33/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo pubblicato sul QdS di martedì 13 maggio 2014

no trasparenza

E per ricordarlo a tutti gli uffici coinvolti il dirigente generale del dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, Luciana Giammanco, ha diramato una direttiva, la n. 57465 del 29 aprile 2014 in cui ricorda le disposizioni degli articoli 14 e 22 del decreto sulla trasparenza.

L’articolo 14 prevede che sui siti istituzionali debbano essere pubblicati i dati delle situazioni patrimoniali complessive dei componenti degli organi di indirizzo politico, vale a dire Presidente della Regione e Assessori, al momento di assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado nonché tutti i compensi relativi alla carica.

Tali dati devono essere pubblicati sul sito della Regione entro tre mesi dall’elezione o nomina del nuovo Governatore e della sua Giunta e resteranno pubblicati per tre anni dalla cessazione del mandato, fatta eccezione per i dati patrimoniali di coniuge e parenti entro il secondo grado che possono sparire dal sito alla cessazione del mandato.

Con la direttiva emanata dalla dirigente Giammanco, responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione, si fissano la procedura, i termini e le modalità del deposito e della pubblicazione dei dati.

Nella stessa direttiva sottolinea il disposto dell’articolo 22 del decreto 33/2013 riguardante l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato per le quali è stato stabilito che i dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano attività di vigilanza e controllo su tali enti e società siano i soggetti tenuti a garantire la tempestiva e corretta pubblicazione dei dati.

Per semplificare e velocizzare le operazioni di pubblicazione dei dati il Servizio 5 Trasparenza e Semplificazione del dipartimento della Funzione Pubblica e Personale ha predisposto apposite tabelle per uniformare la comunicazione dei dati. Le tabelle e la documentazione allegata in formato pdf viene trasmessa al webmaster del sito regionale che ne cura la pubblicazione e da comunicazione di avvenuta pubblicazione dei dati ai capi di Gabinetto del Presidente e degli assessori regionali, che hanno anche il compito di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni così come stabilito dalla delibera 50/2013 dell’Anac (ex Civit) sulle linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016.

La trasmissione delle tabelle al webmaster deve avvenire entro 30 giorni dalla proclamazione del Presidente della Regione e nomina degli assessori, a sua volta il webmaster ha, secondo il regolamento dettato dalla direttiva, 30 giorni per pubblicare tutti i dati.

La competenza per l’erogazione di eventuali sanzioni per mancata pubblicazione dei dati è del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione, la stessa Luciana Giammanco che invierà gli atti per l’istruttoria all’unità di staff d’ufficio per i procedimenti disciplinari. Contestata all’interessato l’infrazione si assegna un termine di 30 giorni per la produzione di un’eventuale memoria difensiva. Valutata la memoria, l’istruttoria dell’ufficio procedimenti disciplinari e trascorsi altri 30 giorni, il dirigente generale procede con la sanzione in relazione alla gravità del fatto o all’eventuale intenzionalità del comportamento.

 

APPROFONDIMENTO

 

I dati patrimoniali non sono gli unici dati di Presidente ed Assessori regionali che l’articolo 14 del decreto Trasparenza obbliga a pubblicare; Si aggiungono l’atto di nomina e proclamazione indicando la durata del mandato elettivo; il curriculum; i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi; le dichiarazioni previste dall’articolo 2, 3 e 4 della legge 441/1982441, vale a dire le dichiarazioni dei redditi e simili.

Ma la direttiva n.57465 della responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione Siciliana oltre a fissare un regolamento è possibile possa essere servita anche a sollecitare la pubblicazione dei dati perché nella sezione Amministrazione trasparente del sito web regionale, nelle sotto sezioni Organizzazione – Organi di Indirizzo politico le schede relative al presidente e agli assessori ci sono ma qualche dichiarazione reddituale e patrimoniale come prevista dall’articolo14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 33/2013 e qualche copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, ed almeno un curriculum vitae, ad oggi, ancora mancano. Ed intanto il cambio della guardia degli assessori c’è già stato e si dovranno pubblicare i nuovi dati.

 

Marina Mancini

Twitter:marinamancin